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L'ASI è un Ente che ha ottenuto il riconoscimento con Decreto n.557/B 22684.12000 A (132) del 16/12/2002 dal Ministero dell'interno di Associazione Nazionale di Promozione Sociale con finalità assistenziali ai sensI della legge 383/2000.Qeusta è la normativa che regola tutte le associazioni e circoli culturali.
Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonchè i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo. Art. 2. (Associazioni di promozione sociale) Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, Indici delle leggi: Page 1 of L. n. 383 del 2000 12 http://www.camera.it/parlam/leggi/00383l.htm la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Art. 3. (Atto costitutivo e statuto) Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: a) la denominazione; b) l'oggetto sociale; c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione; g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi; h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; i) le modalità di scioglimento dell'associazione; l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale. Art. 4. (Risorse economiche) 1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. 2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonchè, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle Page 2 of L. n. 383 del 2000 12 http://www.camera.it/parlam/leggi/00383l.htm deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22. Art. 5. (Donazioni ed eredità) 1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto. 2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile. Art. 6. (Rappresentanza) 1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale. 2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. ASPETTI GIURIDICI Le attività istituzionali di un associazione e/o circolo ricreativo/culturale, sportivo, possono comprendere anche la gestione di bar con somministrazione di alimenti e bevande riservate esclusivamente ai soci ed effettuate nei confronti dei medesimi purchè l'associazione sia affiliata ad un associazione nazionale di Promozione Sociale Se tali requisiti sono rispettati i proventi derivati da queste operazioni non sono considerate di natura commerciale dal legislatore fiscale. E' un'associazione senza fine di lucro fra persone che vogliono promuovere insieme un attività culturale, ricreativa, sportiva etc, etc. L'atto costitutivo è atto di nascita dell'associazione e rappresenta la volontà dei soci promotori a costituire un circolo senza finalità dio lucro per determinati scopi e finalità. Lo Statuto stabilisce invece quali sono gli organi direttivi, la composizione, il funzionamento i poteri, la struttura dei diritti e dei doveri patrimoniali, la gestione patrimoniale etc.
L'Associazione\Circolo può:
La sua struttura generalmente è così composta:
Il Bilancio Annuale: è il documento che riporta i movimenti relativi alla gestione delle attività, alle spese generali, al tesseramento, alle attività commerciali. ASPETTI FISCALI quote del tesseramento annuale; quote o tributi dei soci per partecipare alle attività istituzionali dell'Ente (tornei, campionati, manifestazioni varie…); corrispettivi per la somministrazione ai singoli soci del circolo e a tutti i tesserati ASI , di alimenti e bevande, purché la suddetta attività sia strettamente complementare al conseguimento dei fini istituzionali; corrispettivi per la vendita ai tesserati ASI di viaggi e soggiorni turistici sempre che questa attività sia complementare a quella istituzionale; corrispettivi per la vendita delle pubblicazioni della società purché effettuata a favore degli associati; le erogazioni liberali effettuate a favore del Circolo da privati, imprese, altre associazioni ed Enti Pubblici. Somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici ASPETTI AMMINISTRATIVI - sanzioni amministrative - cessazione attività di somministrazione Turno di riposo settimanale (Circolare del Min. degli Interni del 19/10/1971) Autorizzazione UTIF Richiedere l'autorizzazione UTIF indirizzando all'Ufficio Tecnico di Finanza a mezzo raccomandata la domanda in carta da bollo; allegare alla domanda una copia dell'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande, rilasciata dal comune e una marca da bollo, allegare una autocertificazione del legale rappresentante che non si sono subite condanne penali allegare iscrizione alla camera di commercio e copia documento del legale rappresentante annualmente entro il 31 dicembre, mediante un versamento sul c.c.p. intestato all'UTIF provinciale, occorre rinnovare l'autorizzazione. Sul retro del bollettino postale deve essere riportata la ragione sociale del Circolo ed il numero di licenza UTIF posseduta. Patentino Tabacchi - domanda in carta da bollo indicante inoltre la richiesta, il numero, il nome e l'ubicazione della rivendita di tabacchi più vicina al circolo, presso la quale potranno essere effettuati i prelievi di tabacchi; - certificato penale del rappresentante Legale del Circolo, (se richiesto) Il patentino è valido per un biennio, tale validità può prorogata mediante rinnovo alla scadenza con apposizione di una marca da bollo valida per un biennio. Gestione di punti vendita interni (Legge 426/71) Autorizzazione comunale rilasciata unicamente se l'associazione è iscritta al REC; l'iscrizione al REC deve avvenire presso un elenco speciale; se l'associazione è già titolare di pubblica licenza, l'iscrizione al REC avviene d'ufficio senza esami; è consentita solo per alcune tabelle merceologiche: I, VI, VII, IX e per gli articoli da casalinghi. Norme riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari Sostituzione del Presidente ed altre variazioni Attività di spettacolo ed intrattenimento Autorizzazione per i giochi leciti e la detrazione di apparecchiature elettroniche Enpals e agibilità La richiesta può essere presentata anche allo sportello SIAE utilizzando l'apposito modello 032/U che provvederà a trasmetterlo alla Sede Compartimentale dell'ENPALS competente per territorio. Qualora quest'ultima non si esprima negativamente entro il termine di 30 giorni dal rilascio della ricevuta da parte dell'operatore SIAE, il modello 032/U, timbrato e sottoscritto dal responsabile SIAE, assume valore di certificato di agibilità. Si ribadisce che in ogni caso, il certificato di agibilità deve essere rilasciato esclusivamente in relazione ad uno specifico evento o una serie di eventi, per il cui svolgimento lo stesso è richiesto, previa puntuale indicazione dei contenuti prescritto dalla legge. Non è quindi, in nessun caso consentito il rilascio di certificati di agibilità per periodi di tempo c.d. "aperti", a prescindere dalla durata più o meno ampia degli stessi. Facilitazione per i circoli la manifestazione artistica si svolga a scopo benefico, sociale o solidaristico; gli eventuali ricavi derivanti dallo svolgimento della manifestazione stessa, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, vengano interamente destinati alle predette finalità. In queste occasioni i lavoratori dello spettacolo dovranno attestare, sotto propria responsabilità, di non aver ricevuto alcun compenso per la prestazione svolta, così come l'organizzatore, (il circolo) dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, la natura benefica, sociale o solidaristica della manifestazione in oggetto, nonché la totale assenza di qualsiasi forma di compenso, anche a titolo di rimborso spese non a piè di lista, per le prestazioni artistiche svolte dei lavoratori impegnati. Non è richiesto invece, il possesso del certificato di agibilità per lo svolgimento di manifestazioni con riferimento a: saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati dai frequentanti di corsi didattici; manifestazioni organizzate a fini socio-educative; Quando le stesse siano organizzate da associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000 (esempio: i circoli ASI). Lotterie, tombole e pesche di beneficenza rivolte al pubblico Lotteria (o sottoscrizione a premi) quantità e natura dei premi; quantità e prezzo unitario dei biglietti; luogo di esposizione dei premi; luogo e tempo di estrazione e della consegna dei premi ai vincitori. Inoltre deve avere la dimensione locale (vendita entro la Provincia); deve emettere i biglietti per un importo massimo di 51.645,69 euro indipendentemente dal loro valore unitario; i biglietti devono essere numerati progressivamente e staccati dai registri a matrice. Tombola la specificazione dei premi e l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella; la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione – pari al valore complessivo dei premi promessi, stabilito in base al prezzo acquisito o al loto valore normale a favore del Comune ove si svolge la tombola, con scadenza non inferiore a 3 mesi, sia denaro, che titoli, che fideiussione bancaria/associativa. Per ottenere la restituzione della cauzione, l'Ente Organizzatore dovrà presentare all'incaricato del Sindaco l'attestazione dell'avvenuta consegna dei premi ai vincitori entro 30 giorni dall'estrazione. In caso contrario, la cauzione sarà incamerata dal Comune. Inoltre tale manifestazione: dovrà avere dimensione locale (comune ove si svolge la tombola e nei comuni limitrofi); le cartelle devono essere identificabili (serie e numero progressivo), ma senza limite di un numero; avrà un tetto massimo di 12.911,42 euro. Pesche o banchi di beneficenza il numero di biglietti che si intende emettere; il relativo prezzo; essi devono avere la dimensione locale (vendita di biglietti nel Comune di svolgimento). Con il tetto dei premi non superiore a 51.645,69 euro. Regole o banchi di beneficenza La vendita dei biglietti/cartella non deve essere effettuata attraverso ruote della fortuna o sistemi analoghi. I premi possono essere servizi mobili, escluso denaro, titoli, valori bancari e carte di credito. La serie e la numerazione dei biglietti/cartella devono essere indicate nella fattura dello stampatore. L'estrazione deve essere pubblicizzata in tutti i comuni interessati, indicando gli estremi delle comunicazioni effettuate, il programma e la finalità della manifestazione, la serie e la numerazione dei biglietti/cartelle. Prima dell'Estrazione un Rappresentante dell'Ente Organizzatore deve ritirare tutti i biglietti/cartelle invenduti e dichiararle nulle. Dell'estrazione e della chiusura della Pesca deve essere redatto processo verbale inviato in copia al Prefetto e consegnato in copia al Rappresentante del Sindaco, che deve essere presente all'estrazione e alla chiusura della pesca. Estratti delle leggi di utilità per i circoli culturali/ricreativi Legge 287/91 Legge 460/97 D.P.R.235/2001 Nella denuncia il Legale Rappresentante dichiara: l'Ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce nella quale sui attesti che il circolo è regolarmente affiliato con un minimo di 100 soci; il tipo di attività di somministrazione; l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione; che l'associazione si trova nella condizioni previste dall'art. 111 comma 3,4 bis, 4 quinquies del TUIR; che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge e in particolare di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia; allegati alla denuncia: copia dell'Atto Costitutivo; planimetria dei locali del circolo; autocertificazione del Presidente resa ai sensi della Legislazione antimafia; certificato di prevenzione incendi qualora il circolo svolga attività di spettacolo e nella sede sia prevista la presenza contemporanea di più di 100 persone; Non è richiesta l'iscrizione al REC, qualora l'attività sia condotta dallo stesso Presidente o un suo incaricato in nome e per conto del Circolo, qualora invece la gestione sia affidata a terzi, questi dovranno essere iscritti al REC. Decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività e non avendo notificato un formale provvedimento di diniego, la Pubblica Amministrazione decade dal potere di inibizione; il legale Rappresentante dell'Associazione o del Circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2 in merito alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 111 comma 4 quinquies del TUIR e del presente articolo. Resta ferma la possibilità per il comune di effettuare controlli ed ispezioni. N.B. Annualmente entro il 31/12 di ogni anno occorre procedere al rinnovo dell'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande presentando all'Amministrazione comunale il certificato di adesione all'ASI . L'attività di somministrazione deve essere diretta esclusivamente a favore dei soci dello stesso circolo o a quelli di un altro facente parte della stessa organizzazione nazionale. Il locale destinato a tale attività deve essere ubicato all'interno del circolo e senza accesso diretto alla via pubblica. Corte di cassazione n 280 del 13/01/2004 (estratto) Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 38 del 15/03/2004 (estratto) |