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L'ASI è un Ente che ha ottenuto il riconoscimento con Decreto n.557/B 22684.12000 A (132) del 16/12/2002 dal Ministero dell'interno di Associazione Nazionale di Promozione Sociale con finalità assistenziali ai sensI della legge 383/2000.Qeusta è la normativa che regola tutte le associazioni e circoli culturali. 

 

Legge 7 dicembre 2000, n. 383

"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000

La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue

molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo

sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il

suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca

etica e spirituale.

La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18

della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di

promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel

disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonchè i

criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di

consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Associazioni di promozione sociale)

Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non

riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere

attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto

della libertà e dignità degli associati.

Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente

legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni

professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di

interessi economici degli associati.

Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni

comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e

discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto

di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma,

Indici delle leggi:

Page 1 of L. n. 383 del 2000 12

http://www.camera.it/parlam/leggi/00383l.htm

la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 3.

(Atto costitutivo e statuto)

Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro

essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun

caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali

statutariamente previste;

f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti

di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla

particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio

nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;

g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di

approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

i) le modalità di scioglimento dell'associazione;

l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o

estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 4.

(Risorse economiche)

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento

e per lo svolgimento delle loro attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche

finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento

di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e

sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e

sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della

documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al

comma 1, lettere b), c), d), e), nonchè, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della

documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle

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http://www.camera.it/parlam/leggi/00383l.htm

deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.

Art. 5.

(Donazioni ed eredità)

1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni

dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

Art. 6.

(Rappresentanza)

1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai

soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.

2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ASPETTI GIURIDICI

Le attività istituzionali di un associazione e/o circolo ricreativo/culturale, sportivo, possono comprendere anche la gestione di bar con somministrazione di alimenti e bevande riservate esclusivamente ai soci ed effettuate nei confronti dei medesimi purchè l'associazione sia affiliata ad un associazione nazionale di Promozione Sociale Se tali requisiti sono rispettati i proventi derivati da queste operazioni non sono considerate di natura commerciale dal legislatore fiscale.

E' un'associazione senza fine di lucro fra persone che vogliono promuovere insieme un attività culturale, ricreativa, sportiva etc, etc. L'atto costitutivo è atto di nascita dell'associazione e rappresenta la volontà dei soci promotori a costituire un circolo senza finalità dio lucro per determinati scopi e finalità. Lo Statuto stabilisce invece quali sono gli organi direttivi, la composizione, il funzionamento i poteri, la struttura dei diritti e dei doveri patrimoniali, la gestione patrimoniale etc.
Tutte le attività del circolo devono rivolgersi ai soci i quali avranno la tessera dell'associazione nazionale di riferimento (ASI ). L'affiliazione è l'atto di iscrizione e di adesione del circolo ad un associazione nazionale nel cui statuto il circolo stesso si riconosce.

 

L'Associazione\Circolo può:

  • Promuovere attività di turismo sociale e culturale;
  • Valorizzare l'ambiente e la conoscenza del territorio;
  • Organizzare e Incentivare attività di spettacolo quali quelle teatrali, musicali e ludiche;
  • Organizzare mostre, convegni ed altri eventi culturali;
  • Organizzare tornei ricreativi e sportivi;
  • Gestire servizi di ristorazione per la somministrazione de alimenti e bevande

La sua struttura generalmente è così composta:

  • L'Assemblea dei Soci: decide il programma annuale, approva il bilancio, elegge il consiglio direttivo.
  • Il Consiglio Direttivo: predispone e applica il programma delle attività, elegge il presidente, esegue il mandato progettuale dell'assemblea.
  • Il Presidente: è di norma il legale rappresentante del circolo.

Il Bilancio Annuale: è il documento che riporta i movimenti relativi alla gestione delle attività, alle spese generali, al tesseramento, alle attività commerciali.

ASPETTI FISCALI
Il Circolo Culturale Ricreativo, in quanto affiliato ASI , può usufruire della defiscalizzazione, non sono considerate attività commerciali quelle iniziative svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali o complementari a queste, svolte nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, anche di altre associazioni che svolgono medesima attività.
Per le agevolazioni IVA valgono per tutte le attività ad esclusione delle organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici per i quali sono considerati in ogni caso attività commerciale.
Il Rispetto dei requisiti su esposti consente al Circolo di percepire le seguenti entrate fiscalmente agevolate:

quote del tesseramento annuale;

quote o tributi dei soci per partecipare alle attività istituzionali dell'Ente (tornei, campionati, manifestazioni varie…);

corrispettivi per la somministrazione ai singoli soci del circolo e a tutti i tesserati ASI , di alimenti e bevande, purché la suddetta attività sia strettamente complementare al conseguimento dei fini istituzionali;

corrispettivi per la vendita ai tesserati ASI  di viaggi e soggiorni turistici sempre che questa attività sia complementare a quella istituzionale;

corrispettivi per la vendita delle pubblicazioni della società purché effettuata a favore degli associati;

le erogazioni liberali effettuate a favore del Circolo da privati, imprese, altre associazioni ed Enti Pubblici.

Somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci

Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici

ASPETTI AMMINISTRATIVI
Criteri di sorvegliabilità (Decreto Min. Interni n. 564 del 1992)
I locali devono essere all'interno della sede del Circolo, e non possono avere accesso diretto da strade, piazze ed altri luoghi pubblici; all'esterno della struttura no possono essere esposte insegne che pubblicizzano le attività di somministrazione effettuate all'interno.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria per i locali dove si svolge la somministrazione gli stessi devono possedere determinati requisiti sanitari, come qualsiasi esercizio destinato alla somministrazione di alimenti e bevande.
L'inosservanza di queste prescrizioni comporta:

- sanzioni amministrative

- cessazione attività di somministrazione

Turno di riposo settimanale (Circolare del Min. degli Interni del 19/10/1971)
L'associazione che ha uno spaccio di bevande alcoliche, riservato ai soci, non deve osservare il turno di riposo settimanale, quindi decide autonomamente se osservarlo o meno. In ogni caso può farlo limitatamente al servizio di somministrazione, fermo restando il diritto di svolgere in tale giornata tutte le altre attività nei rimanenti locali.

Autorizzazione UTIF
L'autorizzazione deve essere richiesta dal circolo che gestendo Bar detiene alcolici di qualunque gradazione per il consumo sul posto anche se limitato ai soci.
A tal fine è necessario:

Richiedere l'autorizzazione UTIF indirizzando all'Ufficio Tecnico di Finanza a mezzo raccomandata la domanda in carta da bollo;

allegare alla domanda una copia dell'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande, rilasciata dal comune e una marca da bollo, allegare una autocertificazione del legale rappresentante che non si sono subite condanne penali allegare iscrizione alla camera di commercio e copia documento del legale rappresentante annualmente entro il 31 dicembre, mediante un versamento sul c.c.p. intestato all'UTIF provinciale, occorre rinnovare l'autorizzazione. Sul retro del bollettino postale deve essere riportata la ragione sociale del Circolo ed il numero di licenza UTIF posseduta.

Patentino Tabacchi
Per effettuare la distribuzione dei tabacchi ai propri soci, il Circolo deve munirsi di un apposito patentino in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della Legge n. 1293 del 22/12/1957.
Per ottenere tale patentino occorre inoltrare all'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato competente per territorio dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno:

- domanda in carta da bollo indicante inoltre la richiesta, il numero, il nome e l'ubicazione della rivendita di tabacchi più vicina al circolo, presso la quale potranno essere effettuati i prelievi di tabacchi;

- certificato penale del rappresentante Legale del Circolo, (se richiesto)

Il patentino è valido per un biennio, tale validità può prorogata mediante rinnovo alla scadenza con apposizione di una marca da bollo valida per un biennio.

Gestione di punti vendita interni (Legge 426/71)
La vendita di merci all'interno dei locali dell'associazione, e riservata ai soli soci è soggetta alle seguenti disposizioni:

Autorizzazione comunale rilasciata unicamente se l'associazione è iscritta al REC;

l'iscrizione al REC deve avvenire presso un elenco speciale;

se l'associazione è già titolare di pubblica licenza, l'iscrizione al REC avviene d'ufficio senza esami;

è consentita solo per alcune tabelle merceologiche: I, VI, VII, IX e per gli articoli da casalinghi.

Norme riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari
La disciplina riguardante l'igiene dei prodotti alimentari non esonera le associazioni dal suo rispetto. Questa normativa prevede che il responsabile del Circolo effettui una procedura di autocontrollo sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande attraverso il metodo HACCP e che predisponga una documentazione scritta a testimonianza delle avvenute verifiche di autocontrollo. Inoltre è previsto che il responsabile si assicuri che gli addetti alla somministrazione di alimenti e bevande siano controllati e che abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di igiene degli alimenti.

Sostituzione del Presidente ed altre variazioni
Qualora nel corso dell'anno avvenga il rinnovo della carica di Presidente, si dovrà richiedere il trasferimento della licenza al nominativo del nuovo Presidente mediante apposita domanda in carta da bollo indirizzata al Sindaco allegando la dichiarazione d'appartenenza rilasciata dall'ASI  con indicazione del nominativo del nuovo Presidente.
In ogni caso il Legale Rappresentante del circolo è tenuto a dare comunicazione al Comune di ogni variazione intervenuta successivamente alla denuncia di inizio attività, parimenti nel caso di cambio di affiliazione ad un Ente Nazionale.
Resta ferma comunque la possibilità di effettuare controlli ed ispezioni.

Attività di spettacolo ed intrattenimento
I Circoli ASI possono organizzare all'interno delle proprie sedi, attività culturali e di spettacolo che prevedano anche rappresentazioni, proiezioni, feste, intrattenimenti danzanti senza alcun tipo di autorizzazione o licenza amministrativa. L'unica precauzione prevista, qualora il numero degli spettatori o delle persone che partecipano all'attività di spettacolo o intrattenimento superi i 100, è il rilascio del certificato prevenzione incendi (c.p.i.) in base al D.M. 16/02/82, certificato da richiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco corredato della documentazione tecnica necessaria. A tal scopo l'affiliazione all'ASI consente al Circolo di liquidare i suddetti diritti in misura ridotta.
L'attività di proiezione cinematografica nei circoli privati non necessita, inoltre di alcun titolo o autorizzazione ai fini amministrativi. Essa è tuttavia soggetta alla preventiva comunicazione SIAE e alla relativa liquidazione dei diritti d'autore. Quando nello svolgimento di attività sociali o di spettacolo sono utilizzate musiche protette da diritti d'autore, questi ultimi devono essere preventivamente pagati alla SIAE.

Autorizzazione per i giochi leciti e la detrazione di apparecchiature elettroniche
Per lo svolgimento di giochi leciti di carte e da tavolo, il Circolo, deve dotarsi di autorizzazione comunale tramite richiesta indirizzata al Sindaco con allegata marca da bollo ed esposizione, nei locali del Circolo, della tabella dei giochi proibiti. Per la detenzione di biliardi e biliardini elettronici il Circolo deve dotarsi di autorizzazione comunale tramite richiesta indirizzata al Sindaco con allegata marca da bollo e denuncia di inizio attività da comunicarsi alla SIAE con pagamento dei relativi diritti erariali. Si rammenta che l'utilizzo di biliardi e biliardini verso il pagamento di quote o di corrispettivi specifici, anche da parte dei soci, sconta il pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti.

Enpals e agibilità
L'ENPALS, (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i lavoratori dello Spettacolo) è l'Ente che dal 1947 ha il compito di "tutelare" ai fini pensionistici i lavoratori dello spettacolo (attori, ballerini, cantanti, ecc..). L'agibilità è una certificazione obbligatoria che tutti gli operatori dello spettacolo (fra cui i circoli quando si avvalgono dell'opera di artisti per le attività di spettacolo ed intrattenimento) devono richiedere all'ENPALS, indipendentemente dal fatto che le prestazioni artistiche siano retribuite o meno.

La richiesta può essere presentata anche allo sportello SIAE utilizzando l'apposito modello 032/U che provvederà a trasmetterlo alla Sede Compartimentale dell'ENPALS competente per territorio. Qualora quest'ultima non si esprima negativamente entro il termine di 30 giorni dal rilascio della ricevuta da parte dell'operatore SIAE, il modello 032/U, timbrato e sottoscritto dal responsabile SIAE, assume valore di certificato di agibilità.

Si ribadisce che in ogni caso, il certificato di agibilità deve essere rilasciato esclusivamente in relazione ad uno specifico evento o una serie di eventi, per il cui svolgimento lo stesso è richiesto, previa puntuale indicazione dei contenuti prescritto dalla legge.

Non è quindi, in nessun caso consentito il rilascio di certificati di agibilità per periodi di tempo c.d. "aperti", a prescindere dalla durata più o meno ampia degli stessi.

Facilitazione per i circoli
L'attività svolta all'interno dei circoli è agevolata da alcune disposizioni che facilitano il rilascio del certificato. E' infatti ammesso il rilascio del certificato di agibilità a titolo gratuito, quando esso sia vincolato ad un singolo evento, a condizione che:

la manifestazione artistica si svolga a scopo benefico, sociale o solidaristico;

gli eventuali ricavi derivanti dallo svolgimento della manifestazione stessa, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, vengano interamente destinati alle predette finalità.

In queste occasioni i lavoratori dello spettacolo dovranno attestare, sotto propria responsabilità, di non aver ricevuto alcun compenso per la prestazione svolta, così come l'organizzatore, (il circolo) dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, la natura benefica, sociale o solidaristica della manifestazione in oggetto, nonché la totale assenza di qualsiasi forma di compenso, anche a titolo di rimborso spese non a piè di lista, per le prestazioni artistiche svolte dei lavoratori impegnati.

Non è richiesto invece, il possesso del certificato di agibilità per lo svolgimento di manifestazioni con riferimento a:

saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati dai frequentanti di corsi didattici;

manifestazioni organizzate a fini socio-educative;

Quando le stesse siano organizzate da associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000 (esempio: i circoli ASI).

Lotterie, tombole e pesche di beneficenza rivolte al pubblico
L'entrata in vigore (12 aprile 2002) della nuova normativa (DPR 26 ottobre 2001 n. 430) sulla disciplina "dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali" rivolte al pubblico, ha stabilito che i circoli e le associazioni (enti senza scopo di lucro e fini assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi) derogano al divieto generico prescritto dalla stessa legge per l'organizzazione di lotterie, tombole, riffa, o pesca o banco di beneficenza e ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche a patto che le manifestazioni siano finalizzate al finanziamento dei circoli stessi.

Lotteria (o sottoscrizione a premi)
Il Legale Rappresentante del circolo deve – con almeno trenta giorni di anticipo – inviare comunicazione scritta (non più, come voleva la precedente disciplina, un autorizzazione) al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui si effettua l'estrazione, allegando il Regolamento della lotteria che deve dettagliare:

quantità e natura dei premi;

quantità e prezzo unitario dei biglietti;

luogo di esposizione dei premi;

luogo e tempo di estrazione e della consegna dei premi ai vincitori.

Inoltre

deve avere la dimensione locale (vendita entro la Provincia);

deve emettere i biglietti per un importo massimo di 51.645,69 euro indipendentemente dal loro valore unitario;

i biglietti devono essere numerati progressivamente e staccati dai registri a matrice.

Tombola
Il Legale Rappresentante del circolo deve – con almeno trenta giorni di anticipo – inviare comunicazione scritta al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui si effettuerà la tombola allegando il Regolamento che deve dettagliare:

la specificazione dei premi e l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;

la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione – pari al valore complessivo dei premi promessi, stabilito in base al prezzo acquisito o al loto valore normale a favore del Comune ove si svolge la tombola, con scadenza non inferiore a 3 mesi, sia denaro, che titoli, che fideiussione bancaria/associativa.

Per ottenere la restituzione della cauzione, l'Ente Organizzatore dovrà presentare all'incaricato del Sindaco l'attestazione dell'avvenuta consegna dei premi ai vincitori entro 30 giorni dall'estrazione.

In caso contrario, la cauzione sarà incamerata dal Comune.

Inoltre tale manifestazione:

dovrà avere dimensione locale (comune ove si svolge la tombola e nei comuni limitrofi);

le cartelle devono essere identificabili (serie e numero progressivo), ma senza limite di un numero;

avrà un tetto massimo di 12.911,42 euro.

Pesche o banchi di beneficenza
Anche in questo caso, il Legale Rappresentante dell'Ente Organizzatore deve – con almeno trenta giorni di anticipo – inviare comunicazione scritta al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui si effettuerà la Pesca o il Banco di beneficenza, allegando il Regolamento della stessa, che deve specificare:

il numero di biglietti che si intende emettere;

il relativo prezzo;

essi devono avere la dimensione locale (vendita di biglietti nel Comune di svolgimento). Con il tetto dei premi non superiore a 51.645,69 euro.

Regole o banchi di beneficenza
I premi ottenuti dagli Enti (circoli e associazioni) anche se a titolo gratuito sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta con aliquota pari al 10% a carico dell'Ente organizzatore.

La vendita dei biglietti/cartella non deve essere effettuata attraverso ruote della fortuna o sistemi analoghi.

I premi possono essere servizi mobili, escluso denaro, titoli, valori bancari e carte di credito.

La serie e la numerazione dei biglietti/cartella devono essere indicate nella fattura dello stampatore.

L'estrazione deve essere pubblicizzata in tutti i comuni interessati, indicando gli estremi delle comunicazioni effettuate, il programma e la finalità della manifestazione, la serie e la numerazione dei biglietti/cartelle.

Prima dell'Estrazione un Rappresentante dell'Ente Organizzatore deve ritirare tutti i biglietti/cartelle invenduti e dichiararle nulle.

Dell'estrazione e della chiusura della Pesca deve essere redatto processo verbale inviato in copia al Prefetto e consegnato in copia al Rappresentante del Sindaco, che deve essere presente all'estrazione e alla chiusura della pesca.

Estratti delle leggi di utilità per i circoli culturali/ricreativi

Legge 287/91
Permette ai circoli affiliati all'Ente riconosciuto dal Ministero dell'Interno, di somministrare alimenti e bevande in deroga ai criteri di pianificazione comunale previsti e disciplinati dall'art. 3 comma 4 della normativa citata.

Legge 460/97
Per le associazioni di promozione sociale ricompresse tra gli Enti di cui all'Art. 3 comma 6 della Legge n. 287 del 25/891 le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non si considerano commerciali anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi sempre chè le predette attività siano strettamente complementari con gli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti dei soggetti indicati nel comma 3.
NB rimane invariato il principio contenuto nella circolare n 25 del 03/08/79 che distingue chiaramente le attività di somministrazione di alimenti e bevande, che comprende ad esempio la preparazione di panini o riscaldamento di cibi precotti, da quelle di ristorazione (vale a dire trasformazione e manipolazione di prodotti elementari in pietanze) mense e spacci).
Infatti queste ultime continuano ad essere considerate attività commerciali anche se rivolte ai soli soci ed, inoltre, richiedono requisiti di natura amministrativa e sanitaria diversi da quelli prima descritti.

D.P.R.235/2001
Le associazioni e i Circoli aderenti ad Enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune nel cui territorio si esercita l'attività, che la comunica per conoscenza alla competente ASL per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria, una denuncia di attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241 del 7/8/90 e successive modificazioni. Detta denuncia può essere presentata anche su un supporto informatico laddove la Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.

Nella denuncia il Legale Rappresentante dichiara:

l'Ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce nella quale sui attesti che il circolo è regolarmente affiliato con un minimo di 100 soci;

il tipo di attività di somministrazione;

l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;

che l'associazione si trova nella condizioni previste dall'art. 111 comma 3,4 bis, 4 quinquies del TUIR;

che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge e in particolare di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia;

allegati alla denuncia:

copia dell'Atto Costitutivo;

planimetria dei locali del circolo;

autocertificazione del Presidente resa ai sensi della Legislazione antimafia;

certificato di prevenzione incendi qualora il circolo svolga attività di spettacolo e nella sede sia prevista la presenza contemporanea di più di 100 persone;

Non è richiesta l'iscrizione al REC, qualora l'attività sia condotta dallo stesso Presidente o un suo incaricato in nome e per conto del Circolo, qualora invece la gestione sia affidata a terzi, questi dovranno essere iscritti al REC. Decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività e non avendo notificato un formale provvedimento di diniego, la Pubblica Amministrazione decade dal potere di inibizione;

il legale Rappresentante dell'Associazione o del Circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2 in merito alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 111 comma 4 quinquies del TUIR e del presente articolo. Resta ferma la possibilità per il comune di effettuare controlli ed ispezioni.

N.B.

Annualmente entro il 31/12 di ogni anno occorre procedere al rinnovo dell'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande presentando all'Amministrazione comunale il certificato di adesione all'ASI .

L'attività di somministrazione deve essere diretta esclusivamente a favore dei soci dello stesso circolo o a quelli di un altro facente parte della stessa organizzazione nazionale.

Il locale destinato a tale attività deve essere ubicato all'interno del circolo e senza accesso diretto alla via pubblica.

Corte di cassazione n 280 del 13/01/2004 (estratto)
La Cassazione ha escluso che l'attività di gestione diretta di un bar da parte di un circolo ricreativo possa essere assimilata alla gestione di uno spaccio aziendale o alla somministrazione dei pasti.
Infatti la considerazione è che l'attività in esame costituisce nella quasi totalità dei circoli o associazioni anche sportive, un'attività strumentale e collaterale alla realizzazione delle finalità istituzionali, e come tale, secondo la ratio del legislatore fiscale, beneficiaria di agevolazione in ordine al regime ordinario della tassazione indiretta. Inoltre, risulta lecita la deliberazione in sede di assemblea associativa che stabilisce una quota costo aggiuntiva a carico del socio per la consumazione dei prodotti bar. Ciò non costituendo un surplus economico espressione di un intento speculativo dello stesso.

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 38 del 15/03/2004 (estratto)
L'Agenzia delle Entrate che gli incassi relativi agli apparecchi da gioco maturati da un circolo ricreativo mediante il loro impegno all'interno dei locali sociali non scontano l'IVA.
L'attività di intrattenimento offerta esclusivamente ai soci, infatti, rientra tra le attività istituzionali del circolo e non costituisce attività commerciale. Nel caso in cui invece tale attività sia resa a terzi (ad esempio in quanto il circolo percepisce un corrispettivo dal gestore degli apparecchi, titolare degli incassi), il circolo è tenuto al pagamento dell'IVA in quanto l'impiego degli apparecchi soddisfa il requisito della commercialità.

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  ASI CON MASSIMILIANO E SALVATORE. RIPORTIAMOLI A CASA!

                           
  25/03/2012 - CONCLUSO IL CAMPIONATO ASI NORD ITALIA DI SCI

                           
  23/03/2012 - CONCLUSA LA 5° RASSEGNA "MARATONA D'ORIENTE" PER L'ELEZIONE DI MISS STELLE D'ORIENTE IN THE WORLD

                           
  13/03/2012 - WTA INDIAN WELLS: VINCI CONTRO SHARAPOVA

  EVENTI LOCALI
                           
  FESTA DELL'ETICA NELLO SPORT 2012

                           
  19-20 MAGGIO 2012, CIVIDALE DEL FRIULI - II° CAMPIONATO NAZIONALE ASI PER CANI DI UTILITA’ E DIFESA

                           
  DAL 24 AL 27 MAGGIO 2012, PESEGGIA DI SCORZÈ (VE) - WORLD CHAMPIONS STAGE TRAIN WITH THE BEST

                           
  27 MAGGIO 2012, MASSA FISCAGLIA (FE) - I° TROFEO SHOTOKAN

                           
  10 GIUGNO 2012, COMISIO (RG) - TROFEO NAZIONALE DI KARATE A.S.I.

                           
  13 MAGGIO 2012, LUSIA (RO) - CORSO DI KOBUDO

                           
  12 MAGGIO 2012, LA COMINA (PN) - UNDICESIMA GIORNATA DEL VOLO ALL’AEROCAMPO

                           
  SAMBATELLO, GARA AUTOMOBILISTICA DI SLALOM GALLICO "LA COLLINA"

                           
  MAGGIO 2012, QUARTESANA - 1° TORNEO BIANCO AZZURRI

                           
  04 MAGGIO 2012 - MECS ED ASI PRESENTANO IL TORNEO DELL'AMICIZIA NEL GIORNO DELLA FESTA DI ST.PATRICK

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